Con la nuova manovra di Bilancio, il Governo ha stabilito la presunta proroga al 2023 per il Superbonus 110, ma solo per determinate tipologie di edifici.
Le case unifamiliari avranno tempo per usufruire del beneficio fiscale fino alla fine del 2022 a patto che l’ISEE, al mese di luglio dello stesso anno, sia inferiore a 25.000 euro e che gli interventi riguardino l’abitazione principale.
Scopriamo tutte le novità.
Già modificato dal Decreto Semplificazioni, il tanto ambito Superbonus 110% potrebbe subire ulteriori modifiche in termini di scadenze e proroghe: questo è ciò che emerge dalla prima bozza della Legge di Bilancio 2022, sebbene sia plausibile aspettarsi altre novità a breve.
Insomma, con il Superbonus 110 non ci si annoia mai: la notizia dell’ultima ora è la presunta proroga al 2023, ma non per tutti i contribuenti.
In attesa dell’ufficialità, cerchiamo di fare il punto sulla proroga 2023 del Superbonus 110, sulle principali novità introdotte e sulle differenze rispetto alla situazione attuale.
In particolare vedremo:
Iniziamo!
Nei prossimi mesi sono in arrivo nuove regole, limiti e un sistema “a scalare” che andranno a stravolgere la fisionomia del Superbonus 110.
Tra le novità principali troviamo la probabile proroga al 2023 del Superbonus 110 per condomini e IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), la graduale riduzione dell’aliquota detraibile e l’introduzione di limiti ISEE per le altre tipologie di immobili.
Vediamo, nello specifico, cosa cambierà dal 1° gennaio 2022 e quali sono le nuove scadenze per ottenere il beneficio in base al tipo di immobile sul quale vengono effettuati gli interventi.
Quando scade il Superbonus del 110?
Non è semplice rispondere a questa domanda, viste le continue variazioni che interessano quello che – a ben ragione – è considerato uno degli strumenti più rivoluzionari mai introdotti nel settore edile.
Anche se nulla è certo – il Disegno di Legge di Bilancio 2022 può ancora cambiare e per l’ufficialità è necessario attendere il testo definitivo – le anticipazioni avute finora viaggiano in direzione di importanti novità riguardo il calendario dei lavori dei prossimi anni e la misura dell’agevolazione.
Vediamo insieme come cambiano i termini nel 2022.
Il DDL di Bilancio prevede proroghe con scadenza diversificata in base alla tipologia di edificio e al soggetto beneficiario della detrazione.
Per i lavori eseguiti sulle unità immobiliari (villette e unifamiliari) adibite ad abitazione principale da persone fisiche, onlus e associazioni di volontariato, la possibilità di accedere al Superbonus 110 terminerà il 30 giugno 2022.
Tale termine può essere esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora sull’immobile sia stata presentata la Comunicazione di inizio lavori (Cila) entro il 30 settembre 2021 o, in alternativa, il contribuente abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro.
Sulla questione ISEE tutto è ancora in discussione: l’intenzione pare sia quella di alzare il limite a 40.000 euro se non addirittura eliminarlo del tutto. C’è da attendere la decisione finale.
Oltre alla maxi detrazione del 110%, il Governo ha deciso di prorogare anche le opzioni per esercitare la cessione del credito e lo sconto immediato in fattura, fissando la nuova scadenza al 2025.
Importante modifica è quella che riguarda la presunta proroga 2023 del Superbonus 110 per condomini e IACP, a patto che entro il 30 giugno 2023 sull’edificio sia stato effettuato almeno il 60% dei lavori.
L’altra novità è il cosiddetto “décalage”, ossia la rimodulazione graduale dell’aliquota per i lavori effettuati sui condomini.
Dopo il 31 dicembre 2023 – scadenza fissata per accedere alla maxi detrazione del 110% – sarà ancora possibile richiedere il Bonus, ma in misura ridotta: l’aliquota scenderà al 70% nel 2024 per poi stabilizzarsi al 65% nel 2025.
Il sistema a scalare servirà ad assicurare una transizione intelligente nei passaggi di aliquota, in modo che chi ha iniziato i lavori con un’aliquota più alta possa poi mantenerla.
Si segnala anche una maggiore stretta sui controlli per stanare i “furbetti” del Superbonus e degli altri bonus edilizi.
Il Decreto Antifrodi – approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso novembre (Decreto n. 157, 11/11/2021) – estende l’obbligo del visto di conformità da parte di un professionista abilitato anche nel caso in cui il Bonus venga fruito come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (tranne se la dichiarazione stessa è presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta).
Non più, dunque, solo in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, come è stato fino adesso.
Il Decreto impone anche il divieto a banche e poste di acquistare i crediti derivanti dal Superbonus 110%, e dagli altri bonus edilizi, in caso si rilevino rischi e operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio, o anche solo se emergono difficoltà nell’identificare il cliente.
Per tutti i Bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito e sconto in fattura.
L’obbligo di presentare il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese si applica solo alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Antifrode.
Il Superbonus – ricordiamo – è l’agevolazione fiscale che consente di detrarre il 110% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e antisismico (interventi “trainanti”) e per ulteriori lavori realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”), a condizione che i lavori assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Come detto, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta, ossia un credito da scomputare dalle imposte in dichiarazione dei redditi.
Esso è ripartito in 5 quote annuali di pari importo se le spese detraibili sono state sostenute negli anni 2020 e 2021, o in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2022.
Esistono, però, due alternative:
L’iter per richiedere il Superbonus per ora non cambia: vale la stessa procedura introdotta inizialmente dal Decreto Rilancio – l’agenzia delle Entrate ne riporta tutti i dettagli – sebbene possa intervenire qualche modifica nel caso in cui i decreti attuativi da emanare nei prossimi mesi introducessero nuovi adempimenti a carico dei beneficiari.
Ad esempio, per le villette unifamiliari potrebbe essere necessario presentare un ISEE con data antecedente la fine dei lavori.
Il DDL Bilancio non si sta occupando solo della presunta proroga al 2023 del Superbonus 110 per l’efficientamento energetico di condomini e IACP, ma anche delle conferme o modifiche degli altri Bonus casa per le abitazioni monofamiliari.
Vediamo qui di seguito tutti i Bonus Casa di cui sarà possibile usufruire nel 2022.
Rimangono per tutto il 2022 anche:
Confermata anche la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura per le spese previste da Ecobonus, Sismabonus e Bonus facciate sostenute nel triennio 2022-2024.
Si attende ancora l’ufficialità, ma tutto lascia presagire che con la prossima manovra di Bilancio arriverà per il Superbonus 110 la proroga al 2023 per condomini e IACP.
Fissata, invece, al 30 giugno 2022 la scadenza per accedere al Superbonus 110 per i lavori eseguiti sulle villette monofamiliari e al 31 dicembre 2022 qualora sull’immobile sia stata presentata la Cila entro il 30 settembre 2021 o l’ISEE del contribuente sia inferiore a 25.000 euro.
Prorogate quasi ufficialmente anche le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti i bonus edilizi:
Con le conferme e le proroghe arrivano anche maggiori controlli e adempimenti per i contribuenti.
Per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, relativi ai bonus edilizi diversi dal 110%, sarà richiesto il visto di conformità, mentre per il Superbonus il visto sarà necessario sia in caso di utilizzo sotto forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi che come sconto in fattura.
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