Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è possibile effettuare interventi di efficientamento energetico sulle proprie abitazioni usufruendo del nuovo Superbonus 110%.
I dubbi non mancano: ecco perché in questo articolo abbiamo voluto esaminare più nel dettaglio i punti del Decreto Rilancio riguardanti il recupero di una villetta o casa isolata.
Per usufruire del Superbonus 110% il contribuente deve eseguire sulla propria villetta o casa autonoma almeno uno dei tre interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal Decreto, ossia:
Questi tre macro-interventi trainanti si portano dietro altre categorie di lavori che possono essere effettuati sull’immobile. Vengono definiti interventi trainati e sono:
Gli interventi “trainati” rientrano nel Superbonus se vengono effettuati congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi trainanti.
Prerogativa fondamentale è che gli interventi, anche combinati tra loro, determinino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, o, quando non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
Il passaggio delle due classi energetiche va dimostrato attraverso la presentazione dell’APE, attestato di prestazione energetica ante e post intervento. L’APE ante-intervento certifica lo stato di fatto dell’immobile, mentre l’APE post-intervento certifica il miglioramento dell’immobile di due classi energetiche, o l’ottenimento della classe energetica più alta possibile, proprio attraverso l’esecuzione degli interventi di riqualificazione.
Vediamo ora che differenza c’è tra effettuare interventi per un appartamento ed effettuarli per il recupero di una villetta o di una casa isolata.
Possono beneficiare del Superbonus 110% i proprietari di villette a schiera o case isolate che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. Nel caso in cui l’abitazione non presenti tali caratteristiche, l’ottenimento del beneficio fiscale seguirà criteri di individuazione delle somme e degli interventi diversi da quelli previsti per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
La divisione in categorie immobiliari avviene, infatti, proprio per poter individuare i tetti massimi delle cifre destinate ai vari interventi edilizi.
Ad esempio, nel caso di edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, l’ammontare complessivo per le spese degli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi è pari a 50.000 euro.
Lo stesso vale per tutte le unità immobiliari che, pur essendo in un edificio plurifamiliare, hanno accesso indipendente e non rientrano dunque nella categoria “appartamento”.
Nel caso del recupero di una villetta o di una casa isolata si possono eseguire contestualmente i lavori per la ristrutturazione e per l’efficientamento energetico. Ma rientrano tutti nel Superbonus?
Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, il contribuente, nel rispetto dei requisiti imposti, ha diritto alla detrazione del 110% della spesa effettuata sull’installazione di una nuova caldaia a condensazione, sulla sostituzione degli infissi e sui lavori di isolamento termico tramite cappotto termico.
Se contemporaneamente a tali interventi ci fosse la necessità di effettuare sulla villetta altri lavori di ristrutturazione – ad esempio, rifacimento pavimenti e impiantistica – il contribuente, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti, potrà beneficiare del Bonus casa, che prevede una detrazione pari al 50% delle spese sostenute.
Cosa succede se la villetta o la casa isolata si trova in una zona del comune in cui il regolamento edilizio prevede che non vengano effettuati gli interventi trainanti?
Non è detto che non si possa ugualmente accedere al Superbonus 110%. Il Decreto ha infatti stabilito che nel caso in cui la villetta da recuperare si trovi in una zona in cui il regolamento (edilizio, urbanistico o ambientale) vieta interventi strutturali come il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti, sia comunque possibile accedere al Superbonus 110% sugli interventi trainati, tra cui, ad esempio, la sostituzione dei vecchi infissi con nuovi serramenti a risparmio energetico che determinino nella villetta da recuperare il miglioramento di due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta.
Lo stesso discorso vale per tutti quegli immobili che si trovano sotto il vincolo del Dlgs. 42/2004, meglio noto come il Codice dei Beni Culturali. Per effettuare qualsiasi tipo di intervento edilizio che richieda un’autorizzazione o un permesso, su questa tipologia di immobili è obbligatorio chiedere il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali, che dovrà valutare l’entità del lavoro e l’impatto che esso avrà sull’edificio.
Un intervento come il cappotto termico risulta essere piuttosto invasivo, soprattutto quando l’edificio presenta carattere storico-artistico. Per questo motivo, se la zona è sottoposta ad almeno uno dei vincoli del Dlgs. 42/2004, la detrazione al 110% si applicherà a tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’Ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino al passaggio di due classi energetiche o della classe energetica più alta.
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