È pratica consolidata la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali in caso di ristrutturazione di civile abitazione. Tale possibilità è stata introdotta da tempo e di anno in anno rinnovata, modificata, resa più appetibile per il cittadino interessato a risistemare casa. Siete interessati a saperne di più sulle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione? Eccovi una panoramica di casi in cui potete servirvi di queste facilitazioni e in che modo.
L’argomento delle detrazioni nel campo delle ristrutturazione non è nuovo, infatti, in precedenza ne abbiamo parlato in merito alle agevolazioni e i bonus mobili in base alla la normativa del 2016. In quel frangente ci eravamo molto soffermati sulle detrazioni per la mobilia: oggi cogliamo l’occasione per spiegare a tutto tondo i vantaggi fiscali nella ristrutturazione. Lasceremo ad un’altra occasione il tema degli sgravi per gli interventi di presidio antisismico.
Le detrazioni fiscali nascono e prendono forma dall’articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986. Trattasi del “Testo unico delle imposte sui redditi”, nel quale si afferma la possibilità di godere delle detrazioni fiscali citate. Nel 2017 tali detrazioni sono state confermate ed estese. in questo articolo vi esporremo con un riassunto pratico il loro funzionamento perché possiate sfruttarle al massimo.
Chi può usufruire di queste facilitazioni ed in quali casi? E’ necessario chiarire in primo luogo che, questo tipo di misure nella ristrutturazione riguarda solamente gli edifici residenziali o anche quegli edifici che a fine lavori subiranno una trasformazione del loro utilizzo a residenziale. Chi può usufruirne nel dettaglio?
Per ogni unità abitativa può essere recuperato il 50% della cifra spesa fino ad un massimo di 96000 euro. Importa sottolineare che, se nella vita di tutti i giorni siamo abituati a parlare di ristrutturazione in generale, in questo caso dobbiamo prestare attenzione alle categorie degli interventi edilizi così come descritte dal DPR 380 del 2001. I recuperi sono concessi per gli interventi identificati dalle lettere b, c, d, dell’articolo 3:
Si tratta di interventi comuni che prevedono la sostituzione o la reintegrazione di parti dell’edificio, per esempio:
Nel caso di interventi condominiali, allora è possibile godere del 50% anche per opere di manutenzione ordinaria, ovvero la lettera a del sopracitato articolo. Per esempio, la semplice tinteggiatura del vano scale comune.
La cifra corrispondente al 50% verrà sottratta dall’Irpef, imposta sul reddito della persona fisica. Il tutto sarà ripartito in 10 quote annuali.
È interessante sottolineare che il plico informativo dell’Agenzia delle Entrate parla di immobile residenziale in senso lato, e non di prima casa. Pertanto possiamo godere di benefici fiscali anche per la ristrutturazione della seconda casa.
Nel caso in cui vogliate realizzare opere volte al miglioramento energetico dell’edificio, allora potete godere di detrazioni fiscali maggiorate al 65% e non solo per edifici abitativi ma anche adibiti a funzioni produttive, commerciali e di servizio. Il limite di spesa è sempre pari 96.000 euro. Interventi di questo genere possono essere per esempio:
Facciamo un esempio pratico per la comprensione del funzionamento di quanto esposto finora. Immaginiamo che vogliate rifare il bagno: opera decisamente comune nella vita di tutti i giorni. Trattandosi di manutenzione straordinaria, tale opera sarà interamente detraibile al 50%. Certo avete il limite di 96000 euro, ma si suppone che spenderete una cifra minore. Su una spesa complessiva di 6000 euro, per esempio avete il diritto ad una detrazione di 3000 euro in dieci anni.
Ora complichiamo la situazione per comprendere meglio. Se nel rifacimento del bagno scegliete anche di sostituire la caldaia per l’acqua calda poiché ormai troppo vecchia, con una nuova a condensazione, questa rientrerà nel 65%. Supponendo una spesa di 1000 euro, avremo 6000+1000=7000 euro. La detrazione sarà pari a 3000 euro per il bagno e 650 euro per la caldaia, quindi 3650 euro in tutto. Attenzione: le detrazioni non sono cumulabili! Un ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi: normalmente alle opere edilizie detraibili è sempre connesso un progetto depositato in Comune, quindi, qualora sceglieste di agire, scegliete un professionista che sia in grado di curare l’iter per intero!
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